Liste di attesa

Mi è stato risposto che non accettano prenotazioni fino a tutto dicembre e che non hanno ancora le disponibilità per le liste di gennaio. E’ vero che non è possibile chiudere le prenotazioni per le prestazioni sanitarie?
Sì, chiudere le prenotazioni (fenomeno delle liste d’attesa bloccate), è una pratica vietata dalla Legge Finanziaria 2006, L. n. 266/05. Le Regioni possono applicare in tali casi, ai responsabili della violazione, addirittura un’ammenda da euro 1000 a euro 6000.

2. Cosa posso fare quindi se al momento della prenotazione mi comunicano che la lista d’attesa per la prestazione di cui ho necessità è bloccata?
Quando ti trovi di fronte ad una lista bloccata ti suggeriamo di:

  • Segnalare il fatto inviando tramite A/R alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria, all’Assessorato alla Sanità della tua Regione e a Cittadinanzattiva il modulo per richiedere lo sblocco delle liste e l’applicazione dell’ammenda;
  • Chiamare il CUP per conoscere quali altre strutture possono erogare la prestazione.

3. E’ vero che sono stati fissati i tempi massimi per tutte le prestazioni sanitarie?
No, il Nuovo Piano nazionale di Governo delle liste d’attesa 2010-2012 ha fissato a livello nazionale i tempi massimi solo per 58 prestazioni sanitarie tra diagnostica, specialistica ambulatoriale (prime visite o primi esami diagnostici) e per alcuni ricoveri.
Le Regioni a loro volta recepiscono il Piano Nazionale indicando, in un proprio atto, le prestazioni garantite ed i relativi tempi massimi d’erogazione in ciascuna regione.

4. Dove posso trovare l’elenco delle 58 prestazioni e i relativi tempi massimi d’attesa?
Il dettaglio delle prestazioni individuate dal Piano Nazionale può essere visionato nella sezione approfondimenti.
Per le disposizioni regionali puoi consultare il sito della tua Regione di appartenenza o rivolgerti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della tua ASL.

5. In caso di superamento dei tempi massimi, cosa accade?
Il Nuovo Piano Nazionale per le liste d’attesa prevede che in caso di mancato rispetto dei tempi massimi l’Azienda debba provvedere ad indicare le strutture pubbliche o private accreditate (convenzionate) che assicurano il rispetto della tempistica; nel caso nessuna struttura pubblica o convenzionata sia in grado di erogare la prestazione, l’Azienda sanitaria deve autorizzare la prestazione in regime intramurario (intramoenia). In questo caso il cittadino non deve sostenere alcun onere economico aggiuntivo, se non l’eventuale ticket (se non esente).

6. Nel caso di superamento dei tempi massimi, quindi, cosa devo fare?
Il suggerimento è di inviare il modulo per chiedere l’individuazione della struttura pubblica o convenzionata in grado di erogare la prestazione di diagnostica o specialistica entro i tempi massimi stabiliti o autorizzare la prestazione in intramoenia senza oneri aggiuntivi oltre al ticket. Nel caso di superamento dei tempi massimi per le prestazioni di ricovero puoi utilizzare questo modulo.

7. E’ vero che un medico può certificare che la prestazione è urgente?
Sì, il nuovo Piano nazionale di Governo delle liste d’attesa prevede la possibilità per il medico (medico del servizio pubblico, medico di famiglia, pediatra, guardia medica) di applicare un codice di priorità alla prestazione richiesta. Sulla ricetta potrà quindi indicare il codice U (urgente) per cui la prestazione dovrà essere erogata entro 72 ore, B (breve) entro 10 giorni, D (differibile) entro 30 giorni le visite e 60 giorni la gli esami diagnostici, P programmabile.

8. Il cittadino come può conoscere i tempi di erogazione delle prestazioni della propria asl?
Ogni azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera deve redigere il piano aziendale attuativo e di questo deve dare opportuna “diffusione” ai cittadini; deve essere infatti disponibile presso i centri di prenotazione, i siti web aziendali e gli URP.

9. Cosa succede se una prestazione non è compresa nel piano di governo dei tempi d’attesa e i tempi che mi ha prospettato il CUP sono troppo lunghi?
Se nessuna struttura sul territorio è in grado di effettuare quella prestazione in tempi congrui, ed una certificazione medica attesta l’incompatibilità dell’attesa con le tue condizioni di salute, puoi inviare il modulo. Dovrai inviare il modulo alla direzione generale della Asl e all’Assessorato alla Sanità della tua Regione, allegando il certificato attestante l’incompatibilità dell’attesa attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.

10. Voglio effettuare la prestazione solo in una struttura, un grande ospedale, ma ho verificato che non rispetta i tempi massimi previsti. Cosa posso fare?
Se decidi di recarti solo ed esclusivamente in una struttura, ma altre strutture nella tua ASL sono in grado di erogare quella stessa prestazione nel rispetto dei tempi massimi, non ci sono alternative: devi attendere il tuo turno.
Il consiglio è quello di contattare sempre il CUP al fine di individuare la struttura che eroghi la prestazione nel minor tempo possibile oppure parlarne con il tuo medico per valutare se le attese sono compatibili con le tue necessità!!!

11. Devo svolgere una visita di controllo ma i tempi comunicati superano quelli pubblicati nel piano: è legale?
Il Piano ha fissato tempi massimi per prestazioni diagnostico-specialistiche in regime ambulatoriale solo per le prime visite e primi esami diagnostici ovvero per quelle prestazioni volte ad individuare una diagnosi; restano quindi esclusi i controlli periodici.

12. Se la prestazione che devo eseguire è inserita nel piano di governo ma è un controllo e non una prima visita ed ho necessità di avere la prestazione in tempi più brevi cosa posso fare?
Se l’attesa prospettata dal CUP risulta incompatibile con le tue necessità parlane con il tuo medico che eventualmente provvederà a certificare la necessità della prestazione in tempi più brevi. Utilizza il modulo ed allega la certificazione del medico che attesta l’incompatibilità dei tempi.

13. Esistono percorsi di accesso preferenziali per alcune aree cliniche di particolare impatto per la salute dei cittadini?
Sì esistono i percorsi diagnostico terapeutici (PDT)
Il nuovo Piano di contenimento sui tempi di attesa stabilisce che le Regioni sono tenute ad avviare dei percorsi di accesso preferenziali (PDT ovvero percorsi diagnostico terapeutici) per 2 aree mediche in particolare: l’area cardiovascolare e quella oncologica.

  • La prima visita specialistica (visita cardiologia o oncologica) va eseguita entro 30giorni;
  • Dovranno essere stabiliti tempi di attesa adeguati tra la definizione del problema (diagnosi) e l’esecuzione dell’atto terapeutico. Comunque l’attesa non potrà essere superiore a 30 giorni.

14. Nel prenotare una visita specialistica di cui ho bisogno in breve tempo, mi hanno prospettato un tempo d’attesa di molti mesi. Cosa posso fare?
Il nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste d’attesa (Gazzetta ufficiale 23/11/2010 supplemento ordinario n 274) garantisce l’erogazione di 58 prestazioni entro tempi massimi precisi.

Fonte: Cittadinanzattiva

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